Omicidio nautico (e stradale) aumentano le pene


Non è solo stradale, ma anche nautico il nuovo reato di omicidio previsto dal disegno di legge approvato in Commissione Giustizia del Senato il 20 maggio. Il testo, che introduce l'articolo 589-bis nel Codice Penale (“Delitto di omicidio stradale e nautico”), prevede infatti pene più severe sia per gli automobilisti che per i diportisti.
In particolare chi uccide qualcuno al timone di un natante, di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, sotto l'effetto di alcool o sostanza stupefacenti sarà punito con la reclusione da 8 a 12 anni, che arrivano fino a 18 se i morti sono più di uno. Il carcere da 6 a 9 anni è previsto anche per il conducente di una unità da diporto che procede al doppio della velocità consentita o circola in uno specchio d'acqua proibito alla navigazione, che provoca un incidente causando la morte di una persona.
Pene da 8 a 12 anni sono previste poi per il diportista che scappa dopo avere provocato un incidente, dal quale derivi la morte di una persona, violando le norme del Codice della Navigazione o le disposizioni dell'autorità marittima.
Il disegno di legge introduce inoltre (articolo 590-bis) il delitto di “lesioni personali stradali e nautiche”, punendo con la reclusione da 1 a 4 anni il conducente dell'unità da diporto che provoca, per colpa, un sinistro dal quale derivi una lesione personale che "causi una malattia". Pena, questa, che viene aumentata da un terzo alla metà in caso di lesioni gravi e dalla metà a due terzi in caso di lesioni gravissime. Pesanti anche le pene accessorie previste nel decreto; in caso di condanna per il reato di “omicidio nautico” è prevista la sospensione della patente nautica da 5 a 12 anni, mentre per chi è condannato per “lesioni personali nautiche” l'abilitazione è sospesa da 2 a 5 anni. Il testo di legge è ora atteso all'esame dell'aula del Senato nel mese di giugno.

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