Il Codice della nautica riveduto e corretto


Arrivano le correzioni e le integrazioni al Codice della nautica da diporto del 2018. Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2020 con il decreto legislativo 12 novembre 2020 n. 160. Un refitting normativo previsto dallo stesso Codice che si è protratto però ben oltre i tempi programmati e che è stato salvato dall'oblio legislativo solo grazie a due proroghe (agosto 2019 e agosto 2020) disposte dal Parlamento. Ciambelle di salvataggio lanciate anche grazie al pressing di Confindustria nautica, l'associazione di settore. Il provvedimento modifica 31 articoli all'insegna della semplificazione e razionalizzazione del comparto anche se molte delle disposizioni dovranno attendere dei provvedimenti di attuazione per essere operative. Queste alcune delle riforme introdotte o programmate:

• dotazioni di sicurezza: prevista la semplificazione delle dotazioni di bordo per le unità da diporto che navigano nella cosiddetta zona “Sar” nazionale (quella dove agiscono le unità di soccorso), anche nel caso di navigazioni in solitario;
• patenti nautiche: le visite mediche di idoneità per il rilascio delle abilitazioni si potranno effettuare direttamente nelle scuole nautiche oltre che nelle strutture pubbliche;
• barche-negozio: introdotta una nuova forma di uso commerciale delle unità da diporto che prevede la somministrazione di cibo e bevande e anche attività di commercio al dettaglio;
• nautica sociale: fa il suo ingresso nel Codice il concetto di “nautica sociale”, per la quale si prevedono facilitazioni per l'ormeggio e la fornitura di servizi. Per nautica sociale si intende quella esercitata con barche fino a 6 metri per fini sportivi o ricreativi, o le attività finalizzate alla diffusione della nautica agli studenti fino ai 9 anni o a scopo di ausilio terapeutico a persone con disabilità;
• noleggio e locazione: prevista una normativa unica nazionale per l'attività di noleggio o locazione e l'istituzione del “noleggio alla cabina”;
• ormeggi a terra: previsto lo studio di piani regolatori per individuare nei porti mercantili demaniali le strutture idonee a ospitare in secco le unità da diporto;
• istruttore di vela: definite meglio le norme che disciplinano l'attività professionale dell'istruttore di vela;
• burocrazia: facilitazioni per l'entrata a regime del sistema telematico del diporto, anche per snellire le migliaia di pratiche burocratiche attualmente in lavorazione che stanno creando non pochi problemi all'utenza;
• barche a “km zero”: possibilità per i cantieri di immatricolare a proprio nome le barche invendute allo scopo di creare un circuito commerciale secondario come avviene per le auto;
• droni: prevista una disciplina per la navigazione delle unità “autonome”;
• scuole nautiche: rivista la disciplina per le scuole nautiche e per i centri di istruzione nautica, le cui funzioni sono state ben separate; aumentate le sanzioni per le attività abusive;
• noleggio occasionale: previsto il possesso della patente nautica da almeno 3 anni per esercitare l'attività di noleggio occasionale con la propria barca;
• “black list”: programmata l'istituzione di un archivio nazionale di prodotti e componenti delle unità da diporto (compresi gli stessi scafi) che provocano incidenti o infortuni.
 

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